ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Assemblea, in mancanza d’accordi fra gli associati, concerti, è regolata dalle disposizioni del Codice Civile. Essa riveste particolarmente importanza, oltre che per la direzione e il coordinamento dell’attività sociale, per la tutela dei diritti delle minoranze e dei diritti individuali degli associati.

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, in cui ogni socio ha il potere d’intervento, discussione e voto. Essa è retta dal principio maggioritario, talché ogni membro può influire sulla formazione della volontà sociale; elegge, con votazione a scrutinio, segreto gli organi sociali dell‘Associazione.

L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio direttivo, oppure almeno 1/5 dei soci, aventi diritto di voto, con richiesta motivata.

Tra i compiti più rilevanti dell’Assemblea, oltre la già ricordata elezione degli organi direttivi (che può avvenire con o senza la presentazione di liste di candidati), figurano: l’approvazione dei programmi di attività; l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; la deliberazione sulle gestioni sociali (quali la stipula di convenzioni, acquisti, alienazioni del patrimonio sociale, ecc.); lo scioglimento dell’Associazione secondo le norme del Codice Civile.

Il consiglio direttivo è l’organo che normalmente riveste la funzione di amministrare l’Associazione e in ogni caso, deve operare nei limiti fissati dallo Statuto e dall’Assemblea, non possono essere superati, se non con l’assunzione di precise responsabilità verso l’Associazione e verso i terzi.