ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Come ogni persona ha un suo documento di riconoscimento, così ogni associazione dilettantistica deve avere il suo Atto Costitutivo e il suo Statuto, tramite i quali si riconosce la sua natura associativa.

Per renderlo pubblico, una volta ottenuto il codice fiscale si potrà procedere con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto. A tal fine occorre pagare l’imposta di registro mediante delega di pagamento (mod. F23) da presentare in banca, o un ufficio postale o al concessionario della riscossione, indicando il codice tributo 109T per il versamento dell’imposta di registro e presentare la richiesta di registrazione all’Ufficio delle Entrate.

La richiesta di registrazione può essere presentata da chiunque, senza specifica delega, su apposito modello reperibile presso gli uffici finanziari da presentare all’Ufficio del Registro (atti privati) o all’ufficio delle entrate competente, se istituito. Ad essa vanno allegati due copie dell’atto costitutivo e dello statuto in originale, redatti su carta bollata oppure su carta comune sulla quale devono essere applicate marche da bollo ogni 100 righe in originale e copia del modello di versamento (mod. F23) dell’imposta di registro.

Una volta registrato, l’Associazione regolarizza la sua posizione rispetto alle amministrazioni pubbliche e verso i terzi, garantendo così la propria trasparenza istituzionale.

 

Art. 14 CC - Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643).
La fondazione può essere disposta anche con testamento (600).

 

Art. 15 CC - Revoca dell’atto costitutivo della fondazione

L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

 

Art. 16 CC - Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28). Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall’autorità governativa nelle forme indicate nell’art. 12 (att. 4).

 

 

La registrazione di atto costitutivo e statuto è possibile solo DOPO aver ottenuto il codice fiscale 


Entro 60 giorni DALLA COSTITUZIONE dell'associazione è necessario compilare e inviare il MODELLO EAS ( per le Associazione che svolgono attività comerciale ) 

 

Sui documenti va applicata una marca da bollo da 16,00 euro ogni 4 facciate (se fogli uso bollo) oppure ogni 100 righe.