CODICE FISCALE E PARTITA IVA

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo.

Il codice fiscale rappresenta di fatto lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. Esso, pertanto, va richiesto da tutte le associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fini tributari.

A chi va richiesto?

All'Agenzia delle Entrate competente per territorio. In base alla sede legale dell'associazione si può verificare l'ufficio competente cliccando su Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate oppure entrando nel portale dell'Agenzia delle Entrate.

Per richiedere il codice fiscale, i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”).

Chi deve firmare il modulo?

La firma, così come la responsabilità di quanto dichiarato, spetta esclusivamente al Legale Rappresentante dell'associazione (il Presidente) che tuttavia, può conferire a terza persona il compito di consegnare il modulo presso l'Agenzia delle Entrate purchè munita di apposita delega e di fotocopia del documento di identità valido del Legale Rappresentante.

Quanto costa attivare il Codice Fiscale?

L'operazione è totalmente gratuita.

 

A cosa serve e come si ottiene la partita IVA?

La partita IVA è necessaria se l'associazione intende svolgere un qualsiasi tipo di attività commerciale, sia essa occasionale o abituale, per il combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".


Non è necessaria, per alcune attività escluse dal campo di applicazione dell'imposta:

 

  • tutti gli enti non commerciali: i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (che sono esclusi da qualsiasi altro tributo e non concorrono al reddito.

  • associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole descritte alla FAQ : attività istituzionali effettuate a pagamento nei confronti degli associati (che non concorrono neanche al reddito);

  • associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona (che rispettano certe clausole descritte alla FAQ : cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (che non concorrono neanche al reddito);

  • solo le onlus: le operazioni pubblicitarie svolte a beneficio dell'associazione.

 

Come si ottiene l'attribuzione del numero di partita IVA ?

Presentando il modulo AA7/7 presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.