NATURA GIURIDICA E FUNZIONI

Le Associazioni e il circolo aziendale, sportivo, culturale o ricreativo in genere, è un nucleo importante per la vita e lo sviluppo dell’associazionismo nel tempo libero, le cui tradizioni appartengono alla convivenza civile. Per comodità, individueremo nella parola Circolo tutte le varie forme di Associazioni No-Profit, come pensiero base, entrando poi nello specifico a seconda delle esigenze e interpretazioni del caso singolo.

Esso, può sorgere ad iniziativa e per volontà di un gruppo di cittadini e rappresenta una fase di quel processo sociale genericamente classificato come aggregazione spontanea.

Costantino Moratti, uno dei padri della nostra Costituzione, amava dire che è nel circolo che l’individuo diventa persona ed assume delle concrete responsabilità di ordine sociale.

Il circolo, secondo la legge, è un’associazione di fatto non riconosciuta, regolata dagli accordi tra gli associati, come si rileva dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile che trascriviamo:

 

Delle associazioni non riconosciute
e dei comitati

 

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

 

 

Vi può essere, però, una differenza sostanziale nella figura giuridica dei circoli e/o associazioni ove questi abbiano ottenuto, attraverso una specifica procedura, alquanto complessa, il riconoscimento ope legis della personalità giuridica; disciplinata dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e da successive leggi regionali.

Il circolo resta dunque, di norma, un’associazione di fatto non avente personalità giuridica, costituita tra persone fisiche che si ripromettono, con il metodo dell’autogoverno e dell’autogestione di conseguire fini comuni al pubblico bene.

Il circolo e/o associazioni agisce nell’ambito d’interessi collettivi, intrattenendo per la loro tutela e diffusione dei rapporti con i terzi, sia pubblici che privati.

L’attività dei circoli e/o associazioni incide sul costume sociale per l’impegno che essi esercitano, avvalendosi di una loro autonoma organizzazione e direzione, verso la comunità.

Si costituisce (è in ciò sono concordi dottrina e giurisprudenza) con la semplice manifestazione di volontà dei promotori, ovvero senza che intervengano particolari formalità di procedura.

Il circolo e/o associazioni deve comunque darsi - anche alla luce di quanto stabiliscono gli art. 36 e seguenti del Codice Civile - delle proprie norme interne mediante un regolamento, e di uno statuto che raccolga e disciplini gli accordi tra gli associati per il buon funzionamento dell’associazione.

Sebbene non sia espressamente richiesta ( escluso le ASD che richiedono l'iscrizione al Registro Nazionale CONI ), è consigliabile la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso un notaio o presso l’ufficio atti privati dell’Ufficio del Registro ai fini della cosiddetta presa d’atto dell’esistenza del circolo, a partire dalla data di costituzione, ciò soprattutto per i rapporti con i terzi.

Il circolo e/o associazioni così può documentare la data certa della propria costituzione, le generalità del presidente o legale rappresentante, per l’apertura di conti bancari o postali, accensione di crediti, riscossione di contributi di enti pubblici o privati, ecc.