ENTRATE SOCIALI

ENTRATE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

I proventi che chiameremo istituzionali sono costituiti da tutte quelle entrate che, non avendo carattere commerciale, non hanno rilievo imponibile.
L‟elencazione dei proventi di seguito indicati è da considerarsi tassativa, nel senso che, solo ed esclusivamente essi costituiscono introiti neutri ai fini fiscali.


1) I contributi annui, possono variare in rapporto alle esigenze del circolo e s‟intendono quelle somme richieste dall‟associazione per il riconoscimento della qualità di socio.
Rientrano, pertanto, sotto detta voce, tutti gli importi che gli associati debbono versare per essere considerati soci dell‟associazione ( tassa d‟iscrizione e quota sociale).


2) Corrispettivi specifici per prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati. Sono costitute dalle quote supplementari versate per poter partecipare alle singole attività organizzate dall‟associazione quali ad esempio corsi di formazione, ecc.
Affinché queste entrate siano considerate neutre fiscalmente, è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti presupposti:

  • le attività agevolate devono essere effettuate da particolari tipologie di associazioni quali ad esempio associazioni culturali, sportive dilettantistiche ;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese agli associati;
  • le stesse attività devono essere effettuate seguendo gli scopi istituzionali.


3) Cessioni anche a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Non sono considerate commerciali le cessioni di pubblicazioni effettuate anche a terzi alle seguenti condizioni:

  • devono essere effettuate da associazioni culturali e sportive dilettantistiche;
  • devono essere effettuate prevalentemente agli associati, anche se a titolo gratuito.


Nel caso in cui il sodalizio stampi e diffonda un periodico sociale destinato prevalentemente (e quindi non esclusivamente) agli associati, gli eventuali proventi legati a tali vendite rientrano tra le attività istituzionali. Si precisa che tale voce riguarda esclusivamente gli introiti derivanti dalla cessione del periodico e non anche quelli conseguiti dall‟eventuale vendita di spazi pubblicitari, all‟interno della rivista, ad aziende interessate.


4) Somministrazione d‟alimenti e bevande ed organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di Associazioni di Promozione Sociale e loro affiliati (art.111, comma 4-bis), anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici.
Tali attività devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • esercitate presso le sedi in cui viene svolta attività istituzionale;
  • siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.


Si precisa che l‟attività di somministrazione riguarda esclusivamente la cessione ai soci di alimenti e bevande, come ad esempio la preparazione di panini o il riscaldamento di cibi precotti, ma non si riferisce all‟attività di ristorazione (attività di trasformazione e manipolazione di prodotti alimentari in pietanze), che rimane in ogni caso attività di tipo commerciale, soggetta ad autorizzazioni specifiche.
In entrambe in casi l‟attività' deve essere svolta nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Da ciò consegue che, qualora l‟associazione sia affiliata a un Ente di promozione sociale riconosciuto dal Ministero dell‟Interno, la stessa potrà beneficiare della neutralità fiscale degli introiti derivanti dalla gestione del bar ovvero dell‟organizzazione dei soggiorni turistici.


5) Contributi da enti pubblici e da terzi (privati o imprese) quando ricevuti a titolo di “liberalità”, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell‟associazione o circolo.


6) Contributi da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione (108, comma 2-bis), se vengono rispettate le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di attività aventi finalità sociale, che devono rientrare fra le finalità tipiche dell‟associazione o circolo;
  • le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell‟ente.


7) Raccolte pubbliche di fondi (108, comma 2-bis) effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagna di sensibilizzazione Le anzidette attività fruiscono, oltre che dell'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, dell'esenzione da ogni altro tributo, sia erariale che locale.


8) Proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali (art.25, L.n.133/1999), se realizzati da società e associazioni sportive dilettantistiche al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) opzione per il regime di cui alla legge 398/91;
b) che siano percepiti in occasione di un numero complessivo non superiore a due eventi per anno
c) per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministero delle finanze, attualmente pari a euro 51.645,69.

A titolo esemplificativo, possono rientrare nell‟ambito di applicazione della norma i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc.
Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate in via occasionale e saltuaria, le stesse sono, secondo i principi generali, escluse dal campo di applicazione dell‟Iva.

Sotto il profilo degli adempimenti contabili le associazioni sportive dilettantistiche che conseguono questi proventi non imponibili devono, (al pari di quanto previsto per la raccolta pubblica di fondi) indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle manifestazioni che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.